Il Decreto Regionale 12.678 del 21 dicembre 2011 fornisce un inquadramento generale della problematica Radon e contiene le Linee guida per la prevenzione dall'esposizione al gas Radon in ambienti indoor.

Scarica il testo integrale del Decreto Regionale 12.678 del 21 dicembre 2011

Attraverso la Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 Regione Lombardia ha inteso promuovere il recupero dei vani e locali seminterrati, siano essi ad uso residenziale, terziario o commerciale.
L'obbiettivo della regione è quello di contenere il consumo di suolo per nuove costruzioni, favorendo invece la rigenerazione urbana.

Scarica il testo integrale della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017

Con la successiva Legge Regionale n. 3 del 3 marzo 2022 è stato previsto che per lavori di recupero dei seminterrati la presentazione della SCIA al comune venga corredata dall'attestazione di almeno una misura tecnica di contenimento/mitigazione della concentrazione di gas Radon nei locali e, ove realizzabile, della predisposizione di una seconda misura tecnica correttiva.
A termine lavori viene richiesta una misura annuale della concentrazione media di gas Radon nei locali che dovrà essere comunicata al comune a corredo della SCIA, entro 24 mesi.
In caso di superamento del limite di riferimento di 300 Bq/m3 dovrà essere messa in atto la seconda misura correttiva individuata in fase di inizio lavori, verificandone l'efficacia con un'ulteriore misura annuale.

Scarica il testo integrale della Legge Regionale n. 3 del 3 marzo 2022

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) è stato modificato e raccordato con la successiva  Legge Regionale n. 18 del 26 novembre 2019.
Una delle più rilevanti modifiche è che le disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 7/2017, come modificate, si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019. Si richiede quindi una misura annuale a fine lavori anche per i piani terra.

Scarica il testo della Legge Regionale n.18 del 26 novembre 2019

A livello nazionale il riferimento legislativo obbligatorio attuale è il Decreto legislativo n. 203 del 25.11.2022 contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 101/2020 del 31.07.2020, entrato in vigore 27/08/2020.

Il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la direttiva Europea 2013/59 con 2 anni di ritardo, contiene 245 articoli e raggruppa in un unico provvedimento quanto era contenuto in più norme legislative che risultano oggi abrogate (D. Lgs. 230/1995 e il D. Lgs. 187/2000).

Scarica il pdf Gazzetta Ufficiale D. Lgs. 101/2020 del 31.07.2020

Scarica il pdf Gazzetta Ufficiale D. Lgs. 203/2022 del 25.11.2022

Da ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024  il Piano Nazionale d’azione per il Radon 2023-2032 adottato con il D.P.R. 11 gennaio 2024.

Scarica il pdf Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024

Riassumiamo in breve quanto previsto dall'attuale normativa per quanto riguarda la concentrazione di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.

ABITAZIONI

L'attuale normativa ha introdotto un limite di concentrazione radon anche per il settore residenziale (art 12) di 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti mentre per le abitazioni che saranno costruite dopo il 31/12/2024 il limite è 200 Bq/m3.
In ambito residenziale (art.19) si richiede che le Regioni promuovano campagne per incentivare la misurazione nei locali ai piani terra, seminterrati e interrati nelle aree prioritarie.

LUOGHI DI LAVORO

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano a:

  • Luoghi lavoro sotterranei
  • Luoghi di lavoro a piano terra nelle aree prioritarie (art 11)
  • “Specifici luoghi di lavoro” individuati dal Piano Nazionale Radon
  • Stabilimenti termali

La misura è richiesta entro 24 mesi (18 mesi nelle aree prioritarie) dall’inizio attività.

Lo strumento operativo è il “livello di riferimento” che sostituisce il “livello di azione” del precedente D.Lgs 241. E’ definito come un valore di concentrazione di attività in aria da intendersi non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione, quindi si devono adottare interventi protettivi nei luoghi di lavoro indipendentemente dal limite di dose assorbita dal lavoratore. Tuttavia si richiede che tali interventi siano apportati anche al di sotto di tale livello, in osservanza del principio di ottimizzazione (art 1 - art 5).

Il livello di riferimento in termini di concentrazione media annua di Radon in aria (art 12) è di  300 Bq/m3.

 Cadenza delle misure:

  • Entro 24 mesi dall’inizio attività (18 mesi nelle aree prioritarie) per i luoghi di lavoro interrati e stabilimenti termali, per le attività localizzate a piano terra nelle aree prioritarie (art 11) e per “specifici luoghi di lavoro” individuati dal Piano Nazionale Radon.
  • Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra (scavi, rifacimento pavimenti, ecc ) o di isolamento termico (cappotto, serramenti, ecc );
  • Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3.
  • Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq/mc, entro 2 anni devono essere adottate misure correttive per abbassare il livello sotto tale valore. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova rilevazione della concentrazione. A seguito di esito positivo (< 300 Bq/mc) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni. Se invece la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle radiazioni assorbite che devono essere inferiori a 6 mSv annui, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.

Il D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza del lavoro prescrive la valutazione di tutti i rischi, generali e specifici, cui i lavoratori sono soggetti, al fine di fornire ai lavoratori un ambiente salubre in cui operare.
In quest’ottica le indicazioni del D.Lgs 101 si integrano nel processo generale di valutazione dei rischi potenziali dell’ ambiente di lavoro (DVR) e con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

L’attuale riferimento normativo a livello europeo è la Direttiva 2013/59/EURATOM del consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti per la popolazione e i lavoratori.

E’ stata preceduta dalle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, oggi abrogate dalla direttiva del 2013.

Scarica la Direttiva 2013/59/EURATOM in pdf

L'Italia ha recepito la normativa europea con circa due anni di ritardo.

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