A livello nazionale il riferimento legislativo obbligatorio attuale è il Decreto legislativo n. 203 del 25.11.2022 contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 101/2020 del 31.07.2020, entrato in vigore 27/08/2020.
Il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la direttiva Europea 2013/59 con 2 anni di ritardo, contiene 245 articoli e raggruppa in un unico provvedimento quanto era contenuto in più norme legislative che risultano oggi abrogate (D. Lgs. 230/1995 e il D. Lgs. 187/2000).
Scarica il pdf Gazzetta Ufficiale D. Lgs. 101/2020 del 31.07.2020
Scarica il pdf Gazzetta Ufficiale D. Lgs. 203/2022 del 25.11.2022
Da ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 il Piano Nazionale d’azione per il Radon 2023-2032 adottato con il D.P.R. 11 gennaio 2024.
Scarica il pdf Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024
Riassumiamo in breve quanto previsto dall'attuale normativa per quanto riguarda la concentrazione di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.
ABITAZIONI
L'attuale normativa ha introdotto un limite di concentrazione radon anche per il settore residenziale (art 12) di 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti mentre per le abitazioni che saranno costruite dopo il 31/12/2024 il limite è 200 Bq/m3.
In ambito residenziale (art.19) si richiede che le Regioni promuovano campagne per incentivare la misurazione nei locali ai piani terra, seminterrati e interrati nelle aree prioritarie.
LUOGHI DI LAVORO
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano a:
- Luoghi lavoro sotterranei
- Luoghi di lavoro a piano terra nelle aree prioritarie (art 11)
- “Specifici luoghi di lavoro” individuati dal Piano Nazionale Radon
- Stabilimenti termali
La misura è richiesta entro 24 mesi (18 mesi nelle aree prioritarie) dall’inizio attività.
Lo strumento operativo è il “livello di riferimento” che sostituisce il “livello di azione” del precedente D.Lgs 241. E’ definito come un valore di concentrazione di attività in aria da intendersi non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione, quindi si devono adottare interventi protettivi nei luoghi di lavoro indipendentemente dal limite di dose assorbita dal lavoratore. Tuttavia si richiede che tali interventi siano apportati anche al di sotto di tale livello, in osservanza del principio di ottimizzazione (art 1 - art 5).
Il livello di riferimento in termini di concentrazione media annua di Radon in aria (art 12) è di 300 Bq/m3.
Cadenza delle misure:
- Entro 24 mesi dall’inizio attività (18 mesi nelle aree prioritarie) per i luoghi di lavoro interrati e stabilimenti termali, per le attività localizzate a piano terra nelle aree prioritarie (art 11) e per “specifici luoghi di lavoro” individuati dal Piano Nazionale Radon.
- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra (scavi, rifacimento pavimenti, ecc ) o di isolamento termico (cappotto, serramenti, ecc );
- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3.
- Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq/mc, entro 2 anni devono essere adottate misure correttive per abbassare il livello sotto tale valore. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova rilevazione della concentrazione. A seguito di esito positivo (< 300 Bq/mc) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni. Se invece la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle radiazioni assorbite che devono essere inferiori a 6 mSv annui, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.
Il D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza del lavoro prescrive la valutazione di tutti i rischi, generali e specifici, cui i lavoratori sono soggetti, al fine di fornire ai lavoratori un ambiente salubre in cui operare.
In quest’ottica le indicazioni del D.Lgs 101 si integrano nel processo generale di valutazione dei rischi potenziali dell’ ambiente di lavoro (DVR) e con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.